CODICE ETICO DI RESPONSABILITA’ SOCIALE
DOCUMENTO DC C1.01
ELABORATA DA : Manuele Meoni | APPROVATA DA : Massimiliano Meoni |
- SCOPO
Il presente documento descrive il codice etico con cui la ORION S.r.L. ha stabilito i principi e gli impegni che intende rispettare in merito agli aspetti di Responsabilità Sociale di Impresa (RSI), in accordo con le Convenzioni ONU e ILO, nonché nel rispetto della Norma SA8000:2014.
- RIFERIMENTI
Manuale della qualità, paragrafo C 1.
- RESPONSABILITÀ
Il Responsabile della Gestione della Responsabilità Sociale ha il compito di definire e tenere aggiornato il presente documento, nonché di darne diffusione all’interno dell’Azienda.
- DOCUMENTAZIONE APPLICABILE
Sono applicabili i seguenti documenti che costituiscono quindi requisiti obbligatori, per quanto applicabili:
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Norma SA 8000:2014 – Social Accountability 2014
- ILO Norme di Comportamento riguardo HIV/AIDS e il Mondo del Lavoro Dichiarazione Universale dei Diritti Umani Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale
- Convenzione ILO 1 (Durata del Lavoro – Industria) e Raccomandazione 116 (Riduzione dell’orario di lavoro)
- Convenzioni ILO 29 (Lavoro forzato) e 105 (Abolizione del lavoro forzato)
- Convenzione ILO 87 (Libertà sindacale e protezione del diritto sindacale)
- Convenzione ILO 98 (Diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva)
- Convenzione ILO 181 (Agenzie per l’impiego private)
- Convenzione ILO 182 (Forme peggiori di lavoro minorile)
- Convenzione ILO 183 (Protezione della Maternità)
- Codice di condotta del ILO sull’HIV / AIDS e il mondo del lavoro
- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
- Patto internazionale sui diritti economici, sociali e
- culturali Convenzioni ILO 100 (Uguaglianza di retribuzione) e
- 111 (Discriminazione – impiego e professione)
- Convenzione ILO 102 (Sicurezza Sociale – norme minime)
- Convenzione ILO 131 (Definizione del salario minimo)
- Convenzione ILO 135 (Rappresentanti dei lavoratori)
- Convenzione ILO 138 e Raccomandazione 146 (Età minima)
- Convenzione ILO 155 e Raccomandazione 164 (Sicurezza e Salute sul Lavoro)
- Convenzione ILO 159 (Reinserimento professionale e occupazionale – persone disabili)
- Convenzione ILO 169 (Popoli indigeni e tribali) Convenzione ILO 177 (Lavoro a domicilio)
- Patto internazionale sui diritti civili e politici
- Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino
- Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne
- Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale
- Principi guida delle Nazioni Unite su Business e Diritti Umani
- DEFINIZIONI
Nel presente testo si fa riferimento alle seguenti definizioni:
- Definizione di azienda: il complesso di qualsiasi organizzazione e organismo economico responsabile dell’implementazione dei requisiti della presente normativa, incluso tutto il personale assunto dall’Azienda.
- Bambino: Qualsiasi persona con meno di 15 anni di età, eccetto i casi in cui le leggi locali sull’età minima stabiliscano un’età minima più elevata per l’accesso al lavoro o per la frequenza della scuola dell’obbligo, nel qual caso si applica l’età più elevata.
- Lavoro infantile: Qualsiasi lavoro effettuato da un bambino di età inferiore a quella(e) specificata(e) nella definizione di bambino sopra riportata, eccetto quanto previsto dalla Raccomandazione ILO 146.
- Contratto collettivo: Un contratto che specifica i termini e le condizioni di lavoro, negoziato tra un’organizzazione (per esempio un datore di lavoro) o un gruppo di datori di lavoro ed una o più organizzazioni dei lavoratori.
- Azione correttiva: Un’azione atta ad eliminare la(e) causa(e) alla radice di una non conformità individuata. Nota: le azioni correttive sono intraprese per prevenire il ripetersi della non conformità.
- Azione preventiva: Un’azione atta ad eliminare la(e) causa(e) alla radice di una non conformità potenziale. Nota: le azioni preventive sono intraprese per prevenire il verificarsi di una non conformità.
- Lavoro forzato o obbligato: Ogni lavoro o servizio che una persona non si è offerta di compiere volontariamente e che è prestato sotto la minaccia di punizione o ritorsione, o è richiesto come forma di pagamento di un debito.
- Lavoratore a domicilio: Una persona che ha un contratto con l’organizzazione o con un suo fornitore, sub-fornitore o subappaltatore, ma che non lavora presso i loro locali.
- Tratta di essere umani: Il reclutamento, trasferimento, alloggio o accoglienza di persone mediante l’uso di minacce, forza, raggiro, o altre forme di coercizione, a scopo di sfruttamento.
- Parti interessate: Individuo o gruppo interessato alle, o che subisce l’influenza delle, performance sociali e/o attività dell’organizzazione.
- Salario dignitoso: La retribuzione ricevuta per una settimana standard di lavoro da parte di un lavoratore in un determinato luogo, sufficiente a permettergli di sostenere uno standard di vita dignitoso per lui e per la sua famiglia. Gli elementi che contraddistinguono uno standard di vita dignitoso comprendono cibo, acqua, abitazione, istruzione, assistenza sanitaria, trasporti, vestiario e altre necessità essenziali incluso l’essere preparati ad eventi inattesi.
- Non-conformità: Non soddisfacimento di un requisito
- Organizzazione: Qualsiasi ente, a scopo di business o meno, responsabile dell’applicazione dei requisiti del presente standard, incluso tutto il personale impiegato dallo stesso. Nota: Per esempio, le organizzazioni includono: imprese, società, aziende agricole, piantagioni, cooperative, ONG e istituzioni governative.
- Personale: Tutti gli individui dipendenti da un’organizzazione o con altro tipo di rapporto contrattuale, inclusi ma non limitati a: direttori, dirigenti, manager, supervisori, impiegati, operai e lavoratori con qualsiasi forma di contratto, come guardie di sicurezza, addetti mensa, addetti ai dormitori e alle pulizie
- Lavoratore: Tutto il personale senza responsabilità di gestione.
- Agenzia per l’impiego privata: Qualunque ente, indipendente dalle autorità pubbliche, che fornisce uno o più dei seguenti servizi a mercato:
- incontro tra domanda e offerta di lavoro, senza che l’agenzia diventi una parte del rapporto di lavoro che ne potrà scaturire;
- impiego di lavoratori con la finalità di renderli disponibili a una terza parte, che assegna loro delle mansioni e ne supervisiona l’esecuzione.
- Azioni di rimedio per il lavoro infantile: Ogni forma di sostegno ed azioni necessarie a garantire la sicurezza, la salute, l’educazione e lo sviluppo dei bambini che siano stati sottoposti a lavoro infantile, come sopra definito, e il cui lavoro sia terminato.
- Valutazione del rischio: Un processo per identificare le politiche e le prassi di un’organizzazione inerenti la salute, la sicurezza e le politiche del lavoro, e attribuire una priorità ai rischi associati.
- Rappresentante(i) dei lavoratori SA8000: Uno o più rappresentante(i) liberamente eletto(i) dai lavoratori per facilitare la comunicazione con il(i) rappresentante(i) della direzione e con il senior management su tematiche relative a SA8000. Nei siti sindacalizzati, il(i) rappresentante(i) deve(devono) essere membro(i) del(i) sindacato(i) riconosciuto(i), se questo(i) sceglie(scelgono) di ricoprire tale ruolo. Nel caso in cui il(i) sindacato(i) non individui(individuino) un rappresentante o l’organizzazione non sia sindacalizzata, i lavoratori possono a tale scopo eleggere liberamente il(i) proprio(i) rappresentante(i).
- Performance sociale: Il raggiungimento da parte di un’organizzazione, attraverso il miglioramento continuo, della piena e sostenibile conformità a SA8000.
- Coinvolgimento delle parti interessate: La partecipazione delle parti interessate, incluse ma non limitate a: l’organizzazione, i sindacati, i lavoratori, le organizzazioni dei lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, i compratori, i consumatori, gli investitori, le ONG, i media ed i rappresentanti dei governi locali e nazionali.
- Fornitore/subappaltatore: Qualunque ente o individuo(i) nella catena di fornitura che fornisce direttamente all’organizzazione beni o servizi integrati nella, o utilizzati in o per la, produzione dei beni e servizi dell’organizzazione
- Sub-fornitore: Qualunque ente o individuo(i) nella catena di fornitura che rifornisce il fornitore di beni e/o servizi integrati nella, o utilizzati in o per la, produzione di beni o servizi dell’organizzazione o di un suo fornitore
- Organizzazione dei lavoratori: Un’associazione autonoma e volontaria di lavoratori organizzata allo scopo di promuovere e difendere i diritti e gli interessi dei lavoratori.
- Giovane lavoratore: Qualsiasi lavoratore che superi l’età di bambino, come sopra definito, e che non abbia compiuto i 18 anni.
- REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
La ORION srl si obbliga a ottemperare ai seguenti requisiti generali:
- Conformarsi a tutti i requisiti dello standard SA 8000:2014 e di richiedere lo stesso ai propri fornitori;
- Rispettare le leggi locali, nazionali e le altre leggi applicabili, le norme prevalenti di settore, gli altri requisiti ai quali l’organizzazione aderisce;
- Partecipare e collaborare alle attività di monitoraggio come richiesto dalla norma SA 8000:2014;
- Identificare le cause e implementare prontamente azioni correttive e preventive per risolvere ogni non conformità identificata in rispetto dei requisiti delle convenzioni, dei contratti di lavoro e dalla norma SA 8000:2014;
- Costituire il Social Performance Team, con una rappresentanza equilibrata della Direzione e del Lavoratori, con lo scopo di applicare i requisiti della RSI e valutare i rischi periodicamente;
- Coinvolgere le parti interessate (stakeholders);
- Cooperare pienamente con l’ente di certificazione di parte terza durante le verifiche ispettive;
- Promuovere la formazione (capacity building) del personale;
- REQUISITI DI RESPONSABILITA’ SOCIALE
La ORION srl si obbliga a ottemperare ai seguenti requisiti specifici di Responsabilità Sociale come da standard SA 8000:2014 e in accordo alle vigenti normative di carattere nazionale e internazionale, nonché nel rispetto dei contratti di lavoro:
- LAVORO INFANTILE
L’Azienda non si avvale di forza lavoro inferiore ai diciotto anni di età. Il reclutamento di nuovi dipendenti è rivolto esclusivamente a persone maggiorenni. L’Azienda si impegna a non deve dare sostegno all’utilizzo di lavoro infantile.
In caso di minori trovati a lavorare presso aziende fornitrici ORION S.r.L. richiede di definire e attuare un Programma di Rimedio comprendente tutte le azioni necessarie per garantire la sicurezza, la salute, l’educazione e lo sviluppo dei bambini che sono sottoposti a lavoro infantile.
Si fa riferimento alle seguenti fasce di età:
- Lavoratori di età inferiore a quindici anni;
In ogni caso ogni bambino di età inferiore a quindici anni dovrà immediatamente essere tolto dal luogo di lavoro ed inserito in un programma di rimedio.
Il programma di rimedio deve prevedere il sostegno da parte della Ditta, possibilmente in collaborazione con gli enti governativi e non governativi del luogo. La Ditta dovrà farsi carico di tutte le spese necessarie (tasse, libri, uniformi…) per permettere al bambino di frequentare la scuola. Nei casi in cui la scuola sia irraggiungibile o non sia presente, la Ditta si impegna ad attuare accordi con gli enti locali per favorirne la frequentazione o l’istituzione. Poiché il licenziamento del/dei bambino/i comporta comunque un danno economico per la sua /le loro famiglia/e, la ORION S.r.L. si impegna a intervenire presso il fornitore per favorire l’impiego dei familiari (in senso esteso) del bambino o, comunque, per rimpiazzare il reddito perso dalla famiglia con ulteriore sostegno economico.
Ogni problema riscontrato viene comunque risolto con la collaborazione degli governativi e non-governativi, nonché con l’aiuto degli enti accreditati di certificazione.
- Giovani lavoratori
La definizione di giovane lavoratore varia in relazione alla definizione dell’età minima per il lavoro (espressa nel paragrafo precedente). Comunque, si intende per giovane lavoratore un lavoratore di età inferiore a 18 anni di età e superiore a quella minima (quindici anni) rientra in tale definizione. Per tutelare i giovani lavoratori, ORION S.r.L. impone che tutti i giovani lavoratori impiegati presso i propri fornitori (età inferiore ad anni diciotto) devono adempiere agli obblighi scolastici; la somma delle ore impiegate nel lavoro, nella scuola e nei trasferimenti non deve superare le 10 ore. I giovani lavoratori non devono essere impiegati in mansioni che comportino rischi per la salute e la sicurezza dovute alla loro scarsa esperienza e alla loro conformazione fisica, né deve essere loro permesso di lavorare durante l’orario notturno.
La ORION S.r.L. verifica le condizioni di lavoro ed i rischi connessi alle attività lavorative degli eventuali giovani lavoratori impiegati presso le ditte fornitrici. Tali rischi sono legati non solo all’età, ma anche alla conformazione fisica dei lavoratori stessi. I giovani lavoratori non possono svolgere mansioni rischiose (movimentazione di carichi eccessivi o in condizioni inadeguate, conduzione di macchine complesse e apparecchiature pericolose, ogni altro rischio non opportunamente compensato da misure adeguate, tenendo conto in particolare della giovane età).
Per ogni lavoratore trovato a lavorare in condizioni di pericolo e rischio per la salute ed il corretto sviluppo fisico, ORION S.r.L. richiede lo spostamento ad altra mansione o, se ciò non fosse possibile, l’adozione di tutte le misure necessarie a rendere tale lavoro idoneo per un giovane lavoratore. Tali azioni correttive vengono richieste anche nel caso in cui le condizioni ambientali (ad esempio lavori notturni in zone degradate, presenza di elementi che costituiscono discriminazione e sfruttamento dei minori) possano costituire un pericolo per il giovane lavoratore.
Per ogni giovane lavoratore impossibilitato a frequentare la scuola dell’obbligo o impiegato per più di 10 ore totali tra scuola, lavoro e spostamenti, ORION S.r.L. concorda con il datore di lavoro specifici interventi che vanno dalla riduzione dell’orario di lavoro al cambio di mansione, al sostentamento economico delle spese per trasporti più veloci o sicuri, al rimborso delle ore di lavoro perse al giovane lavoratore. ORION S.r.L. inoltre può richiedere che venga erogata formazione ed addestramento specifico per i giovani lavoratori. Qualora il fornitore non ponga o non riesca a porre rimedio a una delle situazioni su esposte, ORION S.r.L. può richiedere l’allontanamento del giovane lavoratore dal posto di lavoro e l’attuazione di un piano di rimedio come stabilito al paragrafo precedente. Ogni problema riscontrato dovrà comunque essere risolto con la collaborazione degli governativi e non-governativi, nonché con l’aiuto degli enti accreditati di certificazione.
I programmi di rimedio e monitoraggio delle aziende nelle quali sono stati trovati bambini e/o giovani lavoratori durano sino a quando il giovane o il bambino possono tornare a lavorare in condizioni accettabili secondo le norme ILO. ORION S.r.L. si impegna a concordare con il fornitore, prima di ogni rimozione di giovani dal lavoro, la loro futura reintegrazione nella struttura aziendale. Le azioni di salvaguardia svolte da ORION S.r.L. nei confronti dei minori vengono comunicate, per quanto possibile, all’interno del fornitore diffondere la cultura del rispetto dei minori. Tali disposizioni sono contenute nei programmi di rimedio unitamente all’esecuzione da parte di enti governativi e/o non governativi di monitoraggi sulle condizioni di lavoro del fornitore e sull’attuazione dei piani di rimedio.
- LAVORO FORZATO E OBBLIGATO
L’Azienda si impegna a non attuare in alcun modo modalità di lavoro”forzato” in tutte le sue forme né praticare alcun tipo di violenza e coercizione di tipo sia fisico che mentale. In particolare, l’Azienda non richiederà al personale di lasciare depositi o documenti di identità in originale all’inizio dell’impiego, né, una volta assunto, parte del salario o indennità o proprietà o documenti, al fine di forzare i dipendenti stessi a continuare a lavorare per l’Azienda stessa.
L’Azienda assicura che non ci saranno commissioni o costi relativi all’assunzione a carico totale o parziale dei lavoratori.
L’Azienda garantisce ai propri lavoratori sia la libertà di lasciare il luogo di lavoro al termine della giornata lavorativa, sia di porre termine al contratto, purché con il preavviso previsto dal CCNL. L’Azienda si impegna a non ricorrere né sostenere il traffico di esseri umani. I fornitori che utilizzano metodi coercitivi di lavoro o che ricorrono o sostengono il traffico di esseri umani, saranno esclusi dall’elenco fornitori. Il rispetto di tali principi da parte dei fornitori viene constatato attraverso la sottoscrizione della lettera di impegno, la checklist di autovalutazione e le verifiche ispettive presso i fornitori che la ORION srl si riserva il diritto di svolgere.
- SALUTE E SICUREZZA
L’Azienda si impegna a garantire e migliorare il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori per quanto applicabile. L’Azienda si impegna a garantire ai propri lavoratori un ambiente di lavoro sicuro e sano, minimizzando i rischi e prevedendo specifiche modalità di risposta alle emergenze. Il rispetto di tali princìpi viene chiesto anche ai propri fornitori e constatato attraverso la sottoscrizione della lettera di impegno e le verifiche ispettive che la ORION srl si riserva di svolgere presso i fornitori stessi. In particolare presso i fornitori vengono verificati:
- le condizioni ambientali di lavoro;
- la valutazione dei rischi;
- le dotazioni di sicurezza / pronto soccorso / antincendio;
- la registrazione degli infortuni e la loro prevenzione;
- la formazione / informazione dei lavoratori in merito ai rischi;
- le misure di prevenzione e protezione adottate;
- la conformità di attrezzature di lavoro, macchine, impianti;
L’organizzazione si impegna a valutare tutti i rischi del luogo di lavoro per le lavoratrici puerpere, in gravidanza e in allattamento, compresi quelli legati alla loro mansione lavorativa, al fine di garantire che siano prese tutte le misure ragionevoli per eliminare o ridurre qualsiasi rischio per la loro salute e sicurezza.
Laddove l’organizzazione non sia in grado di ridurre o eliminare efficacemente le cause di ogni rischio nel luogo di lavoro, si impegna a fornire al personale, a seconda delle necessità, appropriati dispositivi di protezione individuale a proprie spese. Nel caso di infortunio sul lavoro, l’organizzazione deve fornire il primo soccorso e assistere il lavoratore affinché riceva le conseguenti cure mediche.
L’organizzazione si impegna a garantire a tutto il personale libero accesso a: bagni puliti, acqua potabile, luoghi idonei per la consumazione dei pasti, e, ove applicabile, locali igienicamente adeguati alla conservazione degli alimenti.
Tutto il personale deve avere il diritto di allontanarsi dal lavoro in caso di imminente e grave pericolo, senza chiedere il permesso all’organizzazione.
- LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
L’Azienda si impegna a garantire libertà di associazione a tutti i propri lavoratori, in particolare:
- informa i lavoratori sui loro diritti di libera associazione e di contrattazione collettiva;
- garantisce la libertà di associazione dei lavoratori secondo le modalità previste dal CCNL;
- non attua alcuna discriminazione, vessazione, intimidazione o ritorsione nei confronti dei rappresentanti sindacali e comunque nei confronti di ogni rappresentante dei lavoratori (SA 8000, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro);
- non interferisce in alcun modo sulle attività delle associazioni sindacali e dei lavoratori in genere, né sulla loro formazione, né sul loro funzionamento;
Per ciò che riguarda la tutela della libertà di associazione dei lavoratori alle dipendenze dei fornitori, tutti i fornitori si dovranno impegnare a garantire sia la libertà di associazione e contrattazione dei lavoratori, sia la non discriminazione dei rappresentanti dei lavoratori. Tali diritti devono essere garantiti anche qualora la legislazione locale non ne preveda il soddisfacimento.
Il rispetto di tali principi da parte dei fornitori viene richiesto e poi verificato con checklist di autovalutazione e le verifiche ispettive che la ORION srl si riserva di svolgere presso i fornitori.
- DISCRIMINAZIONE
L’Azienda non favorisce né attua alcuna forma di discriminazione, in particolare:
- garantisce la parità di retribuzione tra i sessi così come sancito dalla legislazione italiana;
- garantisce la parità di trattamento dei lavoratori extracomunitari;
- garantisce pari opportunità di carriera per tutti;
- non permette alcuna discriminazione di razza, religione, idee politiche, tendenze sessuali, handicap fisici o altro sia nelle assunzioni sia nella gestione di tutti gli aspetti del contratto di lavoro compresa la formazione in base alle mansioni specifiche;
- rispetta le esigenze di ogni lavoratore nell’ osservanza delle proprie dottrine o pratiche di tipo religioso;
- diffonde a tutto il personale il rifiuto di qualsiasi pratica discriminatoria così come sancito nella politica aziendale;
Tali diritti sono comunicati ai lavoratori. Ogni tipo di comportamento sessualmente coercitivo, offensivo, vessatorio è proibito. Il rispetto di tali principi da parte dei fornitori viene richiesto e poi verificato con checklist di autovalutazione e le verifiche ispettive che la ORION srl si riserva di svolgere presso i fornitori.
L’organizzazione si impegna a non interferire con l’esercizio dei diritti del personale di seguire principi o pratiche, o di soddisfare esigenze, connessi a razza, origine nazionale o sociale, religione, disabilità, genere, orientamento sessuale, responsabilità familiari, appartenenza sindacale, opinioni politiche o a qualsiasi altra condizione che potrebbe dare luogo a discriminazione.
L’organizzazione si impegna a diffidare ogni comportamento che sia minaccioso, offensivo, volto allo sfruttamento o sessualmente coercitivo, inclusi gesti, linguaggio e contatto fisico, nei luoghi di lavoro e in tutti gli alloggi e altre strutture messe a disposizione dall’organizzazione, indipendentemente dal fatto che tali locali siano di proprietà, affittati, dati in appalto o di proprietà del fornitore di servizi.
L’organizzazione si impegna a non sottoporre in alcun caso il personale a test di gravidanza o di verginità.
- PROCEDURE DISCIPLINARI
L’Azienda si impegna a non utilizzare né favorire alcun tipo di violenza e coercizione di tipo fisico e mentale. Presso ogni luogo di lavoro, i comportamenti dei dipendenti che favoriscono situazioni che possono costituire danno per l’impresa o le persone, vengono gestiti mediante richiami e procedure /modalità secondo quanto previsto dal contratto di lavoro che in alcun modo ledono i princìpi della norma di riferimento (SA 8000:2014). I fornitori che utilizzano metodi coercitivi di lavoro sono esclusi dall’elenco dei fornitori. Il rispetto di tali princìpi da parte dei fornitori viene constatato attraverso la sottoscrizione del codice etico, checklist di autovalutazione e le verifiche ispettive che la ORION srl si riserva di svolgere presso i fornitori. Sono vietati trattamenti duri o inumani.
- ORARIO DI LAVORO
L’orario di lavoro effettuato dai dipendenti dell’Azienda dovrà essere conforme a quanto previsto dai contratti nazionali di lavoro. I lavoratori possono rifiutare di svolgere lavoro straordinario senza alcun pregiudizio e senza essere oggetto di ripercussioni da parte della Ditta. L’Azienda rispetta i turni di riposo così come previsto dal CCNL. In ogni caso non saranno superate le 48 ore/settimana.
Il personale ha diritto ad almeno un giorno libero dopo sei giorni consecutivi di lavoro. Tutto il lavoro straordinario è su base volontaria, eccetto per quanto previsto nel successivo capoverso, e non supererà le 12 ore settimanali, né sarà essere richiesto regolarmente.
Nei casi in cui lo straordinario sia necessario per rispondere a una domanda di mercato nel breve periodo e l’organizzazione sia parte di un contratto collettivo, negoziato liberamente dalla rappresentanza di una parte significativa della sua forza lavoro, può richiedere lavoro straordinario nel rispetto di tale accordo. Ogni accordo di questo tipo rispetterà comunque gli altri requisiti dell’Orario di Lavoro.
- RETRIBUZIONE
I lavoratori sono assunti nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Le retribuzioni sono erogate secondo contratto e nella modalità richiesta dal lavoratore. Relativamente alla retribuzione percepita dai lavoratori alle dipendenze dei fornitori, la ORION S.r.L., richiede ai propri fornitori il rispetto dei contratti nazionali di lavoro in materia di retribuzione e indennità da corrispondere ai lavoratori, degli obblighi assicurativi e previdenziali. Le aziende fornitrici di ORION S.r.L. devono corrispondere ai lavoratori le indennità previste dalle leggi locali. La retribuzione deve in ogni caso non essere inferiore a quella indicata dalle leggi locali vigenti e dai contratti di lavoro della categoria e comunque deve soddisfare i fabbisogni primari dei lavoratori.
L’organizzazione non deve applicare trattenute sul salario per motivi disciplinari.
L’organizzazione si impegna a garantire che la composizione dei salari e delle indennità dei lavoratori siano dettagliate chiaramente e regolarmente in forma scritta per ogni periodo di paga. L’organizzazione inoltre garantisce che i salari e le indennità siano corrisposti in conformità alla legge e in modo comodo per i lavoratori, ma in nessuna circostanza ritardati o limitati con metodi quali voucher, coupon o pagherò cambiari.
Tutto il lavoro straordinario sarà retribuito con una maggiorazione, come definito dalla legge nazionale o dalla contrattazione collettiva.
- VERIFICHE
La ORION srl si impegna a fornire la massima collaborazione in sede di eventuali verifiche sul rispetto dei principi di responsabilità sociale effettuate da enti terzi.
I principi esposti nel presente codice etico di responsabilità sociale sono riportati in un Codice Etico per fornitori che costituisce parte integrante dei contratti o accordi di fornitura tra ORION S.r.L. e le ditte fornitrici e appaltatrici. ORION S.r.L. si riserva di monitorare l’effettiva applicazione del presente codice da parte delle ditte fornitrici e appaltatrici, nonché l’adempimento a tutte le prescrizioni di tale codice. Il controllo sarà svolto a discrezione di ORION S.r.L. mediante i seguenti strumenti:
- Questionario di autovalutazione sul grado di adempimento dei requisiti del presente codice; il questionario sarà preparato secondo il modello allegato e sottoposto dalla Ditta a ORION S.r.L. almeno una volta all’anno, comunque su richiesta di ORION S.r.L.;
- Verifiche ispettive condotte presso il fornitore;
FINE DEL DOCUMENTO
In alternativa è possibile anche inviare eventuali rilievi e/o reclami a:
Bureau Veritas Italia Spa – Divisione Certificazione
Att.ne Responsabile CSR
Viale Monza, 347 – 20126 Milano
Email: csr@it.bureauveritas.com
oppure
Social Accountability Accreditation Services (SAAS)
15 West 44th Street, 6th Floor.
New York, NY 10036 – Fax: +1 (212) 684 1515
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